I punti principali della proposta inoltrata dalla CE
[COM(2011)890]
lo scorso 13/12/2011 sono evidenziati qui di seguito:
Taglio del personale
Riduzione del 5% del
personale di ogni categoria in tutte le Istituzioni, corpi e agenzie entro il
2018, attraverso la non-sostituzione del
personale che lascia i servizi.
Metodo
· Estensione del Metodo di adeguamento
degli stipendi e delle pensioni di altri 10 anni (rispetto agli 8 inizialmente
proposti nel giugno 2011); semplificazione del processo attraverso la modifica
di alcuni parametri e l'introduzione di una nuova clausola di eccezione in modo
da permettere alla Commissione di reagire prontamente in caso di grave crisi
economica. Modifica del calcolo del
coefficiente correttore con l'utilizzo del
coefficiente del mese di luglio 2012 come base
di partenza e aggiornamento del
calcolo sulla base dell'inflazione nazionale
· Introduzione di un nuovo prelievo di
solidarietà (che sostituirà l'attuale prelievo speciale) pari al 6.0% a partire
dal 1 gennaio 2013 per tutta la durata del metodo
Termine del servizio e pensione
· Incremento dell'età pensionabile a 65 anni
· Incremento dell'età minima di
pensionamento con la riduzione dei diritti acquisiti dagli attuali 55 ai 58
anni di età
Condizioni di lavoro
· Incremento a 40 ore lavorative
settimanali (contro la media attuale di 37.5) per il personale di ogni
Istituzione, corpo ed agenzia, mantenendo inalterato il massimo statutario di
42 ore lavorative a settimana
· Inserimento nello statuto di un
riferimento esplicito agli attuali accordi sull'orario flessibile e, per i
managers, limitazione del
recupero sistematico dei giorni extra.
Giorni di viaggio e
missioni
· Limitazione a 3 giorni di permesso per i
viaggi annuali verso gli stati membri di appartenenza, invece degli attuali 6 giorni
· Introduzione di un nuovo metodo
semplificato e aggiornato per il calcolo della distanza tra il luogo di lavoro
e il luogo di origine nello stato membro di provenienza. Questo nuovo sistema
avrà un impatto sulle indennità legate ai giorni di viaggio e ai permessi
accordati per l'inizio e il termine di servizio e sui trasferimenti
Carriere
· Permettere agli agenti contrattuali di
ogni gruppo di funzione e di tutte le istituzioni di rimanere in servizio fino
ad un massimo di sei anni invece degli attuali 3
· Per i funzionari AST, stabilire un
collegamento tra gradi e responsabilità – così come già previsto per i due
gradi AD più alti. In futuro, i funzionari AST che intendono progredire in
carriera oltre il grado AST 9 dovranno dimostrare, attraverso una procedura di
selezione, che possiedono un livello appropriato di esperienza e qualifiche
·Creazione di un nuovo gruppo di funzione
AST/SEC per il personale con mansioni di segreteria
·Per un limitato numero di colleghi AST 1
assunti dopo il 2004, introduzione della possibilità di ampliare le proprie
prospettive di carriera, ancora secondo le responsabilità previste dalle
proprie mansioni
·Introdurre misure correttive per certe
nazionalità, nell'ottica di impostare un equilibrio geografico